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Al Segretario Comunale competono le funzioni previste dall'art. 97 del D.L.vo n. 267 in data 18 agosto 2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Comunale, in particolare, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il segretario sovrintende altresì allo svolgimento delle funzioni dei Capi Settore e ne coordina l'attività nonché:
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.