Quando vi è la volontà della separazione seguendo le varie forme.
Separazione giudiziale: è la separazione personale pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi, a seguito di fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio alla educazione della prole.
Separazione consensuale: è la separazione personale dei coniugi che avviene per accordo delle parti. L'accordo deve, comunque, essere omologato dal Tribunale, per avere efficacia
Separazione personale: consiste in un particolare stato giuridico dei rapporti coniugali avente carattere potenzialmente transitorio. Con essa, pur non sciogliendosi il vincolo matrimoniale, si sospendono i doveri reciproci dei coniugi, ad eccezione di quelli di assistenza e di reciproco rispetto.