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Separazione legale

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Che cosa fare in caso di separazione legale

A chi è rivolto

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Descrizione

E' la volontà di due coniugi di volersi separare in forma giudiziale o consensuale. In seguito alla separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale) il Tribunale provvede ad emettere la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale sentenza va annotata a margine dell'atto di matrimonio.

Come fare

Quando vi è la volontà della separazione seguendo le varie forme.

Separazione giudiziale: è la separazione personale pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi, a seguito di fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio alla educazione della prole.

Separazione consensuale: è la separazione personale dei coniugi che avviene per accordo delle parti. L'accordo deve, comunque, essere omologato dal Tribunale, per avere efficacia

Separazione personale: consiste in un particolare stato giuridico dei rapporti coniugali avente carattere potenzialmente transitorio. Con essa, pur non sciogliendosi il vincolo matrimoniale, si sospendono i doveri reciproci dei coniugi, ad eccezione di quelli di assistenza e di reciproco rispetto.

Cosa serve

Quando vi è la volontà della separazione seguendo le varie forme.

Separazione giudiziale: è la separazione personale pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi, a seguito di fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio alla educazione della prole.

Separazione consensuale: è la separazione personale dei coniugi che avviene per accordo delle parti. L'accordo deve, comunque, essere omologato dal Tribunale, per avere efficacia

Separazione personale: consiste in un particolare stato giuridico dei rapporti coniugali avente carattere potenzialmente transitorio. Con essa, pur non sciogliendosi il vincolo matrimoniale, si sospendono i doveri reciproci dei coniugi, ad eccezione di quelli di assistenza e di reciproco rispetto.

Cosa si ottiene

L'Ufficio di Stato Civile ove è avvenuto il matrimonio o dove e' stato trascritto, qualora il matrimonio sia stato celebrato in forma religiosa,ovvero avvenuto all'estero, annota la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ne da comunicazione all' Ufficio Anagrafe del Comune di residenza per il cambiamento di stato civile da coniugato a divorziato, ed al Comune di nascita per l'annotazione.

La sentenza di nullità ecclesiastica viene delibata dalla Corte di Appello che poi la trasmette all'Ufficio di Stato Civile il quale procede alla trascrizione nei relativi registri e proseguendo successivamente con l'iter di cui sopra.i cittadini.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio stato civile o consultare il sito www.giustizia.it

Tempi e scadenze

Accesso al servizio.

Contattare l'ufficio

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Esente da qualsiasi imposta.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Documenti da presentare: L'originale di matrimonio con lettera di accompagnamento, a cura dei celebranti il matrimonio. L'originale della convenzione di separazione dei beni, a cura del notaio.

Argomenti
Ultima modifica: giovedì, 13 giugno 2024

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