Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.
In caso di atterraggio o attracco, a causa di forza maggiore, in luoghi dove non esistono i controlli di frontiera, il comandante del porto o il direttore dell'aeroporto, previa comunicazione al Questore o ai comandi di polizia e agli uffici sanitari marittimi o aerei, possono autorizzare lo sbarco.
Il visto viene rilasciato da:
- le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine e di residenza dello straniero.
- le rappresentanze diplomatiche o consolari di altri stati aderenti all'Accordo di Schengen per un soggiorno non superiore a 3 mesi.
- gli uffici di polizia di frontiera italiana, in casi di assoluta necessità, per la durata massima di 5 giorni per il transito e 10 giorni per il soggiorno.
Con il rilascio del visto sono comunicati per iscritto agli stranieri i diritti e i doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.
Nel caso di ingresso (per un periodo non superiore a 90 giorni) per motivi di turismo, affari, gara sportiva, invito, il visto non deve essere richiesto dai cittadini appartenenti ai seguenti Paesi:
- Andorra
- Argentina
- Australia
- Bolivia
- Brasile
- Brunei
- Canada
- Cile
- Cipro
- Colombia
- Corea del Sud
- Costa Rica
- Croazia
- Ecuador
- El Salvador
- Estonia
- Giappone
- Guatemala
- Honduras
- Islanda
- Israele
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Malesia
- Malta
- Monaco
- Messico
- Nicaragua
- Novergia
- Nuova Zelanda
- Paraguay
- Polonia
- Repubblica Ceca
- San Marino